
Università degli Studi di Lecce
Facoltà di Giurisprudenza
- Medicina legale
- Prof. Cosimo Loré
Legge 16 Dicembre 1999, n. 483
Norme per consentire il trapianto parziale di fegato
Art. 1 (Trapianto parziale di fegato)
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile è ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.
Art. 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.